Art. 31.
(Personale del Centro).

      1. Alla copertura dell'organico del Centro si provvede, nell'ordine:

          a) mediante l'inquadramento del personale assegnato alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle fondazioni e alle società le cui funzioni amministrative e i cui compiti, nel settore cinematografico, sono devoluti, con le inerenti risorse, al Centro, ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 7;

          b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

          c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

 

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      2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite al Centro. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
      3. Al personale inquadrato nell'organico del Centro ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del contratto integrativo collettivo del Centro.